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Notifiche all’estero

NOTIFICA ALL’ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

 

NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana, è possibile adottare la procedura della notifica per via consolare ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, per la quale non occorre la traduzione. La richiesta deve essere fatta a questa Ambasciata a cura dell’Autorità giudiziaria competente (o di uno studio legale a ciò autorizzato) e deve contenere:

– Numero di protocollo;

– Data, timbro e firma del richiedente;

– PEC oppure e-mail dell’Ufficio richiedente.

Maggiori informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (Edizione 2022)”: https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-notifiche-civili-e-commerciali-2022.pdf .

 

NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

Poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno sottoscritto alcuna specifica convenzione con l’Italia su questa materia, il richiedente la notifica deve spedire l’atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente a questa Ambasciata, che, in forza dei poteri previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 71/2011, procederà alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale e restituirà all’Ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.

Maggiori informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero di atti amministrativi (Edizione 2022)”: https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-Notifiche-Amministrative-2022.pdf .