E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo. La dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Autocertificazione dello status di emigrato
L’articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute del 01 febbraio 1996 prevede la possibilità che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio Consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
Alla luce però di quanto disposto successivamente dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, il Ministero della Salute ha evidenziato che la certificazione dello status di emigrato da parte dell’Autorità Consolare competente, sia inconciliabile con la disciplina vigente in tema di autocertificazione.
La nota n. 2561 del 13 aprile 2016 del Ministero della Salute, ha infatti disposto che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con il quale in cittadino autocertifica:
A- Di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B- Di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione alla popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’AIRE.
Pertanto, la condizione di emigrato di cui all’articolo 2 comma 2 del citato DM – presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.
Esempio di autocertificazione.
Per le informazioni di carattere generale che riguardano la normativa sugli atti notarili si può consultare la pagina dedicata all’argomento nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.