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Cittadinanza iure sanguinis

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

– la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);

– l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

– la possibilità di cittadinanza multipla;

– la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

 

CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS

L’art. 1 della Legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

– accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);

– accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;

– comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio, tutti debitamente legalizzati e tradotti;

– attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

 

Si ricorda che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

Questa Ambasciata riceve esclusivamente le istanze dei cittadini stranieri di origine italiana residenti nell’Emirato di Abu Dhabi ed a tal fine viene richiesto di presentare visto di residenza valido e contratto d’affitto.

Per avere ulteriori informazioni sulla procedura o prenotare un appuntamento, si prega di scrivere all’indirizzo di posta elettronica cons2.abudhabi@esteri.it .