RICHIEDENTE
- Istanza di cittadinanza compilata. La firma sul modulo viene apposta dall’interessato presso l’Ufficio cittadinanza il giorno dell’appuntamento.
- Passaporto in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma.
- Emirates id in originale e fotocopia.
- Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (contratto di affitto e P.BOX. di Abu Dhabi).
- Atto di nascita: certificato di nascita in originale, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in italiano. Anche la traduzione deve essere legalizzata/apostillata.
- Atti di stato civile: matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio.
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
I certificati emessi da uno Stato diverso dall’Italia devono essere legalizzati/apostillati e tradotti in Italiano. La traduzione deve essere legalizzata/apostillata.
ASCENDENTI (NONNI e/o GENITORI)
- Atti di stato civile: atto integrale di nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte;
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
I certificati emessi da uno Stato diverso dall’Italia devono essere legalizzati/apostillati e tradotti in Italiano. La traduzione deve essere legalizzata/apostillata. - Certificato storico di residenza degli ascendenti (se entrambi italiani) rilasciato dal competente Comune italiano.
- certificato di non naturalizzazione che attesti il non acquisto di una cittadinanza straniera, rilasciato delle autorità locali competenti, che riporti tutte le varianti dei nomi presenti negli atti di stato civile italiani e stranieri. I certificati completi di tutte le varianti anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono essere legalizzati/apostillati e tradotti.
Precisazioni estratti e atti di stato civile degli avi e dell’istante
Correzioni: negli atti e negli estratti degli atti di stato civile degli avi tutti gli errori e le discrepanze riscontrati nei nomi, luoghi e date di nascita devono essere stati corretti o indicati mediante annotazione marginale, dagli ufficiali di stato civile del luogo ove si sono formati gli atti.
Legalizzazione: tutti gli atti e gli estratti degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) nonché le sentenze straniere di divorzio devono essere legalizzati secondo le norme valide per il Paese che li ha rilasciati. In linea generale vale la seguente distinzione:
- a) con Apostille: se il paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961, ogni certificato deve essere legalizzato con Apostille rilasciata dalle competenti autorità statali.
- b) con legalizzazione: se il paese non ha aderito alla predetta convenzione, ogni certificato deve essere legalizzato dall’autorità consolare italiana nel paese stesso.
Si invita a consultare il sito internet della Rappresentanza consolare italiana territorialmente competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto, per verificare le forme di legalizzazione riconosciute nel Paese.
Traduzione: a ciascun certificato di stato civile e a ciascuna sentenza straniera di divorzio deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da traduttori autorizzati nel paese di provenienza degli atti (l’uso di traduttori riconosciuti in Germania è ammesso soltanto nel caso in cui i documenti da tradurre siano stati rilasciati da un’Autorità tedesca in lingua tedesca. Non è consentita la doppia traduzione, utilizzando una lingua-ponte).
- a) Traduzione con Apostille: nei Paesi che rilasciano l’Apostille anche per legalizzare la firma dei traduttori, ogni singola traduzione dovrà essere munita di Apostille.
- b) Traduzione con visto di conformità: laddove il Paese non rilasci questo tipo di Apostille ogni singola traduzione dovrà essere munita di un visto di conformità rilasciato dalle Autorità consolari italiane presenti nel paese stesso.
- c) Traduzione con asseverazione, eseguita in Italia: in alternativa la traduzione può essere eseguita in Italia da traduttori residenti che provvedano ad asseverare ciascuna traduzione presso la Cancelleria del Tribunale o il Giudice di Pace del luogo di residenza.
Esenzione dalla traduzione e della legalizzazione per estratti di stato civile plurilingue: sono esentati dalla legalizzazione e dalla traduzione esclusivamente i certificati di stato civile rilasciati nel formato internazionale plurilingue dai Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 08.09.1976 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia), oppure su modello standard multilingue ai sensi del Reg. UE 2016/1191.