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Nascita

La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune.

 

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 limitando i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e di conseguenza anche la procedura di trascrizione dell’atto di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non  e’ automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, ll minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:

 

  • CASO 1: 

Il genitore, cittadino italiano dalla nascita, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per matrimonio, per residenza, ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

ATTENZIONE: Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA caso 1

 

  • CASO 2:

Alla data di nascita del minore, un genitore, che non ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

oppure

Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA caso 2

 

  • CASO 3:

Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinisiure soli, cittadinanza per opzione ecc.).

Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

    • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
    • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
    • la acquisti tramite semplice dichiarazionesenza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA caso 3

 

La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedenteNon sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Questa Ambasciata si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

Si ricorda che in caso di genitori sposati, prima di procedere alla registrazione dell’atto di nascita del minore, è necessario trascrivere il matrimonio in Italia.

Di norma, salvo indicazioni diverse da parte dei genitori, l’atto di nascita viene trasmesso al Comune di iscrizione all’AIRE della madre del neonato per la trascrizione nei registri di stato civile e la contestuale iscrizione all’AIRE del neonato stesso.

 

IMPORTANTEQualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, si prega di NON inviare la richiesta di trasmissione del suo atto di nascita che verrebbe rifiutata per mancanza dei requisiti introdotti dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Si dovrà invece verificare se sia possibile effettuare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” nell’apposita sezione Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)