Si pubblica l’allegato avviso, relativo a quanto disposto dalla nota n. 2561 del 13 aprile 2016 del Ministero della Salute, in merito alla condizione di emigrato di cui all’articolo 2 comma 2 del DM 1 febbraio 1996 – presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste – che non deve più essere attestata dall’Autorità consolare, poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.