Con l’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23-6-2014, e’ stata apportata una modifica alla Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs 3 febbraio 2011, n. 71. Sono stati inoltre modificati alcuni importi per il rilascio del passaporto ordinario nonche’ per quello collettivo.
Tali modifiche hanno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioe’ dal 08.07.2014.
Per quanto attiene ai PASSAPORTI, la modifica normativa si traduce in una semplificazione burocratica della tassa in vigore, a vantaggio sia dei cittadini che degli uffici. Attualmente il passaporto e’ soggetto, al momento dell’emissione, al pagamento del costo del libretto (42,50 euro) e di una tassa (40,29 euro); per l’uso al di fuori dell’Unione Europea, la tassa di 40,29 euro e’ altresi’ dovuta ogni anno.
In analogia a quanto fanno i maggiori partner internazionali, la modifica normativa riforma la tassazione del passaporto unificando tutti i tributi attualmente previsti in un’unica tassa da pagare al momento dell’emissione, pari ad euro 73,50 euro, che andra’ ad aggiungersi al costo del libretto, lasciato invariato a 42,50 euro. Il cittadino, pertanto, anziche’ effettuare un pagamento all’atto dell’emissione seguito da ulteriori tasse annuali, sara’ tenuto a corrispondere, unicamente al momento del rilascio e per l’intera durata di validita’ del passaporto il pagamento del nuovo contributo amministrativo.
Per quanto riguarda il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della CITTADINANZA italiana Sono tenuti al pagamento della percezione tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per se’ il riconoscimento della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo: in primo luogo iure sanguinis, ma anche nelle altre ipotesi di attribuzione ope legis della cittadinanza (iure matrimonii, in caso di straniera coniugata con italiano prima del 27.04.1983 e ove alla stessa non sia gia’ stato riconosciuto il possesso della cittadinanza tramite, per esempio, il rilascio di passaporto, di carta di identita’ o iscrizione in AIRE anteriormente al 08/07/2014, ovvero iuris communicatione in caso la domanda sia presentata nella maggiore eta’ del figlio). Ove, invece, le istanze o dichiarazioni siano finalizzate all’elezione, acquisto, riacquisto, o concessione della cittadinanza, queste sono soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto dall’art. 9 bis della L. 91/1992.
Anche tale voce sara’ esigibile dal 08/07/2014