﻿{"id":385,"date":"2023-06-13T14:08:41","date_gmt":"2023-06-13T10:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ambabudhabi.esteri.it\/?page_id=385"},"modified":"2023-06-13T14:08:41","modified_gmt":"2023-06-13T10:08:41","slug":"riconoscimento-sentenze-straniere","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambabudhabi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/riconoscimento-sentenze-straniere\/","title":{"rendered":"RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE"},"content":{"rendered":"<p><strong>Come registrare una sentenza di divorzio in Italia<\/strong><\/p>\n<p>La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.<\/p>\n<p>Attenzione: per il riconoscimento della sentenza di divorzio \u00e8 necessario che prima sia registrato il matrimonio.<\/p>\n<p>Al fine dell\u2019invio della sentenza di divorzio al Comune italiano per l\u2019annotazione sull\u2019atto di matrimonio, \u00e8 necessario produrre:<\/p>\n<p>&#8211; istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<\/p>\n<p>&#8211; copia integrale della sentenza, legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri emiratino e tradotta in italiano (per informazioni sulla traduzione, fare riferimento all\u2019apposita pagina web \u00e0 link);<\/p>\n<p>&#8211; copia dei passaporti di entrambi i coniugi.<\/p>\n<p>QUALORA LA DOCUMENTAZIONE SIA COMPLETA E CORRETTA E LA PRATICA POSSA ESSERE PROCESSATA, I CERTIFICATI ORIGINALI NON VERRANNO RESTITUITI.<\/p>\n<p>Per avere ulteriori informazioni sulla procedura o prenotare un appuntamento, i connazionali potranno scrivere all\u2019indirizzo di posta elettronica\u00a0<a href=\"mailto:cons2.abudhabi@esteri.it\">cons2.abudhabi@esteri.it<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Domande di cambiamento del nome o del cognome<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni, come cognomi o nomi ridicoli o vergognosi, o che rivelino origine naturale.<\/p>\n<p>In nessun caso pu\u00f2 essere richiesta l\u2019attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l\u2019appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l\u2019atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.<\/p>\n<p>La donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Pu\u00f2 (ma non \u00e8 obbligatorio), richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.<\/p>\n<p>La competenza a provvedere sulle domande \u00e8 riservata unicamente in Italia al Prefetto della Provincia nel luogo di residenza o di trascrizione dell\u2019atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sar\u00e0 autorizzato con decreto del Prefetto.<\/p>\n<p>Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti fasi:<\/p>\n<p>&#8211; richiesta dell\u2019interessato su apposito formulario;<\/p>\n<p>&#8211; inoltro della domanda alla Prefettura competente;<\/p>\n<p>&#8211; se vi \u00e8 accoglimento, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o<\/p>\n<p>&#8211; cognome da parte della Prefettura;<\/p>\n<p>&#8211; effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda;<\/p>\n<p>&#8211; notizia alla Prefettura competente dell\u2019avvenuta pubblicazione;<\/p>\n<p>&#8211; ricevimento del decreto definitivo al cambiamento del nome o cognome;<\/p>\n<p>&#8211; consegna all\u2019interessato del decreto definitivo;<\/p>\n<p>&#8211; trasmissione al Comune di nascita della richiesta di trascrizione ed annotazione del decreto<\/p>\n<p>&#8211; definitivo del cambiamento di nome o di cognome;<\/p>\n<p>&#8211; perfezionamento del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell\u2019interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalit\u00e0 (passaporto, carta d\u2019identit\u00e0, codice fiscale, ecc.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>DOMANDE DI CAMBIAMENTO DI NOME O COGNOME IN FAVORE DI UN FIGLIO MINORE:<\/em>\u00a0nel caso di domanda di cambiamento di nome o cognome in favore di un figlio minore, occorre utilizzare uno specifico modulo che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato oltre che da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore, anche da dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 congiunta, in cui entrambi i genitori esprimono per iscritto il proprio consenso al cambiamento del nome o cognome a favore del proprio figlio minore.<\/p>\n<p>Per avere ulteriori informazioni sulla procedura o prenotare un appuntamento, i connazionali potranno scrivere all\u2019indirizzo di posta elettronica\u00a0<a href=\"mailto:cons2.abudhabi@esteri.it\">cons2.abudhabi@esteri.it<\/a>\u00a0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Come registrare una sentenza di divorzio in Italia La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano. 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