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RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE

Come registrare una sentenza di divorzio in Italia

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Attenzione: per il riconoscimento della sentenza di divorzio è necessario che prima sia registrato il matrimonio.

Al fine dell’invio della sentenza di divorzio al Comune italiano per l’annotazione sull’atto di matrimonio, è necessario produrre:

– istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

– copia integrale della sentenza, legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri emiratino e tradotta in italiano (per informazioni sulla traduzione, fare riferimento all’apposita pagina web à link);

– copia dei passaporti di entrambi i coniugi.

QUALORA LA DOCUMENTAZIONE SIA COMPLETA E CORRETTA E LA PRATICA POSSA ESSERE PROCESSATA, I CERTIFICATI ORIGINALI NON VERRANNO RESTITUITI.

Per avere ulteriori informazioni sulla procedura o prenotare un appuntamento, i connazionali potranno scrivere all’indirizzo di posta elettronica cons2.abudhabi@esteri.it .

 

Domande di cambiamento del nome o del cognome

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni, come cognomi o nomi ridicoli o vergognosi, o che rivelino origine naturale.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può (ma non è obbligatorio), richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.

La competenza a provvedere sulle domande è riservata unicamente in Italia al Prefetto della Provincia nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato con decreto del Prefetto.

Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti fasi:

– richiesta dell’interessato su apposito formulario;

– inoltro della domanda alla Prefettura competente;

– se vi è accoglimento, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o

– cognome da parte della Prefettura;

– effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda;

– notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;

– ricevimento del decreto definitivo al cambiamento del nome o cognome;

– consegna all’interessato del decreto definitivo;

– trasmissione al Comune di nascita della richiesta di trascrizione ed annotazione del decreto

– definitivo del cambiamento di nome o di cognome;

– perfezionamento del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell’interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).

 

DOMANDE DI CAMBIAMENTO DI NOME O COGNOME IN FAVORE DI UN FIGLIO MINORE: nel caso di domanda di cambiamento di nome o cognome in favore di un figlio minore, occorre utilizzare uno specifico modulo che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato oltre che da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore, anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà congiunta, in cui entrambi i genitori esprimono per iscritto il proprio consenso al cambiamento del nome o cognome a favore del proprio figlio minore.

Per avere ulteriori informazioni sulla procedura o prenotare un appuntamento, i connazionali potranno scrivere all’indirizzo di posta elettronica cons2.abudhabi@esteri.it .